Il 6 dicembre 2006 a New York l’Onu ha proposto ai 191 paesi contraenti un impegno costante in un Documento in favore della parita’ dei diritti per un’esistenza piu’ dignitosa alle persone portatrici di disabilita’
E’ una tematica cruciale quella condensata nella “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dopo ben 5 anni di trattative. Un Testo di riporto storico, che l’Italia ha firmato il 30 marzo 2007 non solo limitandosi all’accettazione di una “Cart” di principi generali, ma nell’osservanza di un vero e proprio vincolo giuridico, impegna dosi ad uniformare la propria legislazione a quelle norme di diritto internazionale per la protezione e la difesa della dignità umana, sia verso i disabili fisici che verso gli handicappati mentali, non valutando la evidente discriminazione operata nei confronti delle persone con disordini psichici. Per la diversificazione tra disabile fisico e handicappato mentale, l’Italia doveva apportare nella propria legislazione quelle “appropriate misure legislative” secondo l’art. 4 della “Convenzione”. Con il disegno di legge n. 2121 del Governo, il Parlamento Italiano venerdì 20 febbraio ha ratificato in toto quanto stabiliva la “Convenzione” con l’art. 2 dando “piena ed intera esecuzione alla “Convenzione”, senza apportare quelle modifiche, di cui sopra, per la risoluzione di quel disagio sociale che si trascina da ben 30 anni, completando con la istituzione di un Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità: Il voler accomunare la persona con minorazioni fisiche a quella con menomazioni mentali, senza riconoscere la diversità (Preambolo lettera i), si è attuata quella discriminazione che non rispetta la differenza della disabilità. Ci chiediamo e domandiamo: come può una persona handicappata mentale, fra le principali in sede giuridico-legislativa, compiere: “proprie scelte” che richiedono coesione di intelletto e responsabilità; art. 3/a “ capacità giuridica” art.12/2 “controllare i propri affari finanziari ed avere uguale accesso a prestiti bancari, mutui ipotecari; art.12/5 “veste di testimoni in giudizio”; art.13/1 “vivere in maniera indipendente”; art.19 “piena capacità mentale”; art. 26/1 “diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile”; art. 27 “di sposarsi” , quando necessitano condizioni di valutazione del concetto giuridico di consenso e volontà? art. 23/a Ci chiediamo e domandiamo in sede etica il progetto di vita: con euro 255,13 (salvo maggior handicap) se una persona può vivere; il “Dopodinoi” sfiorato, ma non regolamentato dall’art.12/5, cioè assenza della sicurezza economica del vivere quotidiano dopo la morte dei genitori o parenti del disabile sia esso fisico che psichico; art.12/5 “metodologie sulla salute riproduttiva”, che possono dare adito all’applicazione dell’aborto, sterilizzazioni, mascherate forme di eutanasia, per non dire eliminazioni di anziani non autosufficienti o malati terminali. art. 23 e 25 Oneri finanziari dal 2009 al 2014 in euro 500.000, per l”Osservatorio Nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità”, per 40 persone 1. spese missioni per 10 componenti per 30 riunioni annue (6 plenarie e 24 bisettimanali) per 350 euro al giorno suddivise: per spese viaggio € 149 pasti € 61 albergo € 140 Totale € 105.000 2. spese ausili e documenti Braille € 95.000 3. studi, ricerche, pubblicazioni € 300.000 Totale € 500.000 Con il disegno di legge n. 2121: a.) non si è inciso su leggi e regolamenti vigenti né comunitari; b.) non sono state introdotte nuove definizioni normative; c.) non si è abrogata esplicitamente né implicitamente nessuna norma Destinatari diretti: le persone con disabilità, indiretti la collettività. Domanda: quale benefici si sono ottenuti?