Liberalizzazione dei mercati dell’elettricità e del gas

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Il Parlamento ha adottato un pacchetto legislativo volto a completare il mercato interno dell’energia attraverso l’ulteriore liberalizzazione dei mercati dell’elettricità e del gas.


 Intende anche garantire il servizio universale, in particolare ai clienti vulnerabili, e rafforzare i diritti dei consumatori. La questione della separazione delle reti di trasmissione dalle altre attività è stata risolta prevedendo anche, per le imprese integrate verticalmente, il ricorso a gestori indipendenti. 

Sulla base di una serie di compromessi negoziati dai relatori con il Consiglio, il Parlamento ha adottato definitivamente due direttive e tre regolamenti che intendono completare il mercato interno dell’energia attraverso l’ulteriore liberalizzazione dei mercati dell’elettricità e del gas, rafforzando al contempo i diritti dei consumatori.  

Una prima direttiva – adottata con 588 voti favorevoli, 81 contrari e 9 astensioni – stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nella Comunità europea. Definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. Definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo anche i requisiti in materia di concorrenza. 

Un’altra direttiva – adottata con 596 voti favorevoli, 45 contrari e 45 astensioni – stabilisce invece norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, purché questi possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.