La tariffe massime per le chiamate vocali, l’invio di messaggi SMS e l’accesso a internet effettuati in un altro paese UE (in roaming) tramite reti mobili saranno ridotte progressivamente dal luglio 2009 al 2011.
E’ quanto prevede un regolamento adottato dal Parlamento che, per quest’ultima data, fissa a 0,35 euro al minuto (IVA esclusa) il costo massimo delle chiamate in uscita e a 0,11 euro per quelle in entrata. Sin dal luglio 2009, la tariffa massima per l’invio di SMS sarà pari a 0,11 euro.
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Adina VĂLEAN (ALDE/ADLE, RO), il Parlamento ha adottato – con 646 voti favorevoli, 22 contrari e 9 astensioni – un regolamento destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile che viaggiano all’interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Il regolamento fissa quindi le norme e i limiti massimi alle tariffe che gli operatori mobili possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario.
Allorché un cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d’origine, il regolamento impone a ciascun fornitore del paese di origine di fornirgli le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro visitato. Tali informazioni andranno fornite «automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente».
Dagli attuali 0,46 a 0,35 euro al minuto nel 2011 per le telefonate in uscita
In forza al regolamento 717/2007, dal 30 agosto 2008, l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) dell’eurotariffa che un fornitore del paese d’origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate regolamentate in roaming non può superare 0,46 euro al minuto per le chiamate in uscita e 0,22 euro al minuto per le chiamate in entrata. Con il nuovo accordo, dal 1° luglio 2009, la tariffa massima non potrà superare 0,43 euro per le chiamate in uscita e 0,19 euro per quelle in entrata. Dal 1° luglio 2010, scenderà a 0,39 euro per le chiamate in uscita e 0,15 euro per quelle in entrata, mentre dal 1° luglio 2011giungerà a 0,35 euro per le chiamate in uscita e 0,11 euro per quelle in entrata.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2009 per la fornitura di tutte le chiamate in roaming a cui si applica l’eurotariffa, sia in entrata che in uscita, il fornitore del paese d’origine dovrà imporre ai clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo. Ma il fornitore del paese d’origine potrà applicare alle chiamate soggette a eurotariffa un periodo iniziale minimo non superiore a 30 secondi. Entro il 1° luglio 2010, poi, il fornitore del paese di origine non potrà addebitare ai propri clienti in roaming alcun costo per la ricezione di un messaggio vocale in roaming, fatti salvi gli altri costi applicabili, come quelli addebitati per l’ascolto di tali messaggi.
Per quanto riguarda le tariffe media all’ingrosso che si applica tra una qualsiasi coppia di operatori, il limite scende da 0,28 euro (applicato dal 30 agosto 2008) a 0,26 euro il 1° luglio 2009, per poi diminuire fino a 0,22 euro 1° luglio 2010 e a 0,18 euro il 1° luglio 2011.
Massimo 0,11 euro per l’invio di SMS, dal luglio 2009
Il fornitore del paese di origine dovrà rendere disponibile a tutti i suoi clienti in roaming, «secondo modalità chiare e trasparenti», un’eurotariffa SMS – che non comporti alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti – non superiore a 0,11 euro (al netto dell’IVA) a decorrere dal 1° luglio 2009. Il fornitore del paese di origine non potrà poi imporre ai propri clienti in roaming costi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato.
Dal 1° luglio 2009 il fornitore del paese di origine dovrà applicare automaticamente un’eurotariffa SMS a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per quelli che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per gli SMS in roaming regolamenti di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Lo stesso vale per tutti i nuovi clienti, fatta eccezione di quelli sceglieranno espressamente una tariffa di roaming SMS diversa, o un pacchetto per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati.
Inoltre, ogni cliente in roaming potrà chiedere in qualsiasi momento di passare a una eurotariffa SMS o di rinunciarvi e ogni cambiamento dovrà avvenire «entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente, e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming». Il fornitore del paese d’origine dovrà informare individualmente tutti i clienti in roaming esistenti in merito all’eurotariffa SMS, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2009 al più tardi mettendoli al corrente del loro diritto a passare all’eurotariffa.
Tariffe massime anche per navigare col telefonino
Gli altri servizi di roaming, come l’invio di mail o fotografie e la navigazione su Internet tramite telefoni cellulari o computer portatili, sono regolati a livello d’ingrosso tramite una tariffazione massima applicata tra gli operatori. Così, dal 1° luglio 2009, la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante potrà applicare all’operatore di una rete d’origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi non dovrà superare l’importo di 1 euro per magabyte di dati trasmessi (IVA esclusa). Questo importo scenderà poi a 0,80 euro il 1° luglio 2010 e a 0,50 euro il 1° luglio 2011 per megabyte.
Inoltre, entro il 1° marzo 2010, ogni fornitore del paese di origine dovrà offrire a tutti i suoi clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisca informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di roaming dati regolamentati, e garantisca che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di roaming dati regolamentati su un certo periodo di tempo non possa superare un determinato limite pecuniario. A tal fine, il fornitore del paese di origine dovrà mettere a disposizione uno o più limiti pecuniari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi quantitativi di volume. Uno di tali limiti (limite standard di spesa) dovrà avvicinarsi ma non superare l’importo di 50 euro di spese non pagate per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa). Il cliente, poi, dovrà essere opportunamente informato allorché i servizi di roaming dati hanno raggiunto l’80% del limite di spesa o di consumo concordato.
Valutazione entro il 2011
La Commissione dovrà verificare il funzionamento del regolamento entro il 30 giugno 2011 e, previa consultazione pubblica, presentare una relazione in proposito che esamini, tra l’altro, l’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura di servizi in roaming ai clienti, «la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe di servizi in roaming» e la disponibilità e la qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa al roaming (voce, SMS e dati). Ma anche il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all’ingrosso e la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività. La Commissione dovrà inoltre valutare metodologie diverse dalla regolamentazione dei prezzi, che potrebbero essere utilizzate per creare un mercato interno competitivo per il roaming e formulare opportune proposte.