PUBBLICHIAMO LA STORIA … di un cittadino italiano:Maresciallo Capo dei Carabinieri Gaetano Campisi

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Egregio Direttore  Dott Filippo Baglini


Mi conceda un minuto del Suo tempo, Legga questa mia testimonianza, che non sembra essere un caso isolato. Io cerco di pubblicare il mio vissuto, perchè altri non si trovino nella mia stessa situazione. Mi scuso se abuso della Sua pazienza


Sono il Maresciallo Capo dei Carabinieri in "quiescenza" Gaetano Campisi, di cinquantaquattro anni, trenta dei quali trascorsi nella Gloriosa Arma dei Carabinieri.  Mi sono arruolato all’età di diciassette anni e mezzo ed ho svolto servizio nei più svariati reparti di prima linea, come l’antidroga di Roma, Napoli e Milano, e reparti operativi sparsi per l’Italia; ho partecipato alle indagini della bomba a piazza della Loggia a Brescia, ho prestato servizio nell’antimafia di Palermo ed ho fatto anche la scorta ad un magistrato. Tanti anni di servizio spesi con onestà, abnegazione e sacrificio, sino al giorno in cui mi ha colpito una grave malattia dell’intestino (il morbo di Crohn), che mi ha poi costretto a lasciare l’attività operativa per quella burocratica.

Nel 1991 è iniziato un contenzioso con la mia amministrazione, per un banale "caso d’ufficio".

Tutto ebbe inizio quando (avevo la qualifica di terminalista c/o il Nucleo Rilevazione Dati del Comando Legione Carabinieri di Firenze), per motivi logistici si è dovuto ampliare (anno 1986/87) la struttura informatica, con conseguente trasferimento del preesistente ufficio in altri locali. Essendo l’unico Sottufficiale, specializzato, addetto all’Ufficio e, quindi, responsabile funzionale del Nucleo, ritenendo che i nuovi locali erano carenti sia sotto il profilo delle norme di sicurezza che igienico-sanitarie, informai i Superiori diretti, sia verbalmente che con richieste, proponendo, delle possibili soluzioni logistiche alternative.

A seguito di tale iniziativa fui allontanato dall’incarico previo trasferimento da un comando superiore, Comando Legione Carabinieri Firenze – Nucleo Rilevazione Dati in cui ero l’unico sottufficiale specializzato come “terminalista”, ad un inferiore Comando Compagnia Firenze Oltrarno, come addetto (senza un incarico specifico) e da qui al Centro Militare di Medicina Legale di Firenze, senza alcun incarico specifico e il 29.1.1991 invitato a presentarmi presso il Servizio Sanitario della Legione Carabinieri di Firenze “per accertamenti delle condizioni psico-fisiche”.

Fu il dirigente dell’infermeria presidiaria, dott. Parigi, all’epoca ufficiale medico di complemento che, avendo rilevato che “il paziente era sposato da dieci anni e non aveva avuto figli e perché viveva una vita idilliaca”, ritenne opportuno sottopormi a visita neuro psichiatrica presso il C.M.O. (Centro di Medicina Legale) dell’Ospedale Militare di Firenze per “sospetta nevrosi distimica in soggetto portatore di morbo di Chron” al fine di valutarne l’idoneità al servizio. (doc. N. 28/5 del 30.1.1991)

Preme rilevare, innanzi tutto, che quella stessa commissione medica, solo diciannove giorni prima, mi aveva dichiarato idoneo al servizio ed in secondo luogo che dal 1° marzo al 24 settembre 1990 ero stato impiegato presso quel medesimo centro militare di medicina legale. (senza un incarico specifico)

L’esito della visita al C.M.O. di Firenze fu “tratti di rigidità dell’io”, quindi mi sono state concessi gg 40 (quaranta) di licenza per convalescenza, (che rifiutavo, non condividendone la diagnosi né la prognosi. Pertanto, sono stato inviato (ambito militare = ordine) alla Commissione medica di 2^ istanza. Vale la pena sottolineare che appena 19 giorni prima, la stessa Commissione Medica aveva giudicato il mio quadro patologico, senza riscontrare quanto poi affermato. Cos’è successo?

Dinnanzi alla Commissione Medica di 2° istanza, incaricata di revisionare il parere della C.M.O. di Firenze, mi presentai accompagnato da un docente universitario in psichiatria, il dott. Lera Stefano, e con le relazioni redatte dalle cliniche psichiatriche di Pisa e Siena, che dimostravano la mia buona salute psichica.

Ignorando le ragioni per cui fossi stato sottoposto ad una visita psichiatrica e temendo, al contempo, che la riscontrata “rigidità dell’Io” potesse costituire una malattia psichiatrica, mi sono rivolto ad alcuni dei più noti specialisti della materia: dott. prof. Pietro Sarteschi, Direttore della 1° cattedra di Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa, il dott. prof. Saulo Sirigatti, Direttore dell’Istituto di Psicologia Generale e Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena. Ciascun docente aveva affermato che presentavo una personalità perfettamente normale. Infine anche il dott. prof. Arnaldo Ballerini, docente della Scuola di Psichiatria dell’Università di Firenze, incaricato dal Centro Militare di Medicina Legale di Firenze, confermava il giudizio degli illustri colleghi.

Il giudizio espresso dagli illustri colleghi ebbe un’influenza positiva sui componenti della Commissione di seconda istanza, i quali in parziale difformità dalla C.M.O. di Firenze, ritennero che il “M.llo Campisi, affetto da 1) Morbo di Chron e 2) tratti di rigidità dell’Io, è per la prima infermità GIÀ NON IDONEO permanentemente al Servizio Militare ma SI idoneo in modo parziale ai sensi del DPR 738 del 25/10/1981; mentre per la seconda patologia i constatati tratti di rigidità dell’io non hanno rilevanza medico legale” (verb. N. 77 del 15.5.1991, ).

In quella sede il mio medico di fiducia docente universitario di Siena, chiedeva alla Commissione il significato di tale diagnosi, gli è stato risposto: “ ha un carattere da Carabiniere

Vi erano quindi tutti i presupposti per un’archiviazione della diagnosi di rigidità dell’Io, semplice manifestazione del carattere come tale ininfluente in sede di giudizio d’idoneità al servizio militare.

Ma così non fu.

Per aver comunicato tale disservizio mi sono state inflitte gg. 3 di consegna con la seguente motivazione:

SOTTUFFICIALE ADDETTO AL NUCLEO COMANDO DI COMPAGNIA URBANA INOLTRAVA, PER MINORE SERENITÀ’, CONSEGUENTEMENTE AL SUO STATO DI SALUTE ED IN DIFFORMITÀ’ AL PROPRIO REALE PENSIERO, ISTANZA CONTENENTE AFFERMAZIONI RISULTATE NON VERITIERE CON ESPRESSIONI NEGATIVE ANCHE NEI CONFRONTI DEI PROPRI SUPERIORI. Mancanza commessa in data 17.09.1990, nel grado di Brigadiere.

In seguito ad esplicita richiesta di riesame e di interpretazione della succitata motivazione della punizione, ho ottenuto la seguente risposta: << le motivazioni non hanno significati reconditi e non hanno bisogno quindi di essere interpretate. Quella in argomento peraltro presenta una dizione ed una modulazione lessicale chiara e ben delineate. Ogni azione nei confronti della sanzione andava esperita nel termini previsti, in atto da tempo scaduti. L’eventuale richiesta di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo ai sensi dell’articolo 75 del regolamento di disciplina militare non necessita di interpretazioni della motivazione per essere avanzata >>;

Inoltre dal 13.02.2003 al 14.03.2005 sono stato sottoposto a visita psichiatrica senza il mio consenso.

Nel 2003, difatti, fui nuovamente sottoposto a visita medica presso l’infermeria del VI Btg. Toscana, perché il medico di famiglia dott. Lottini mi aveva prescritto 29 giorni di riposo a decorrere dal 5.2.2003, (senza specificarne il motivo, per l’ente, come previsto per legge). Per tale ragione il direttore dell’infermeria Ten. Col. Me. Luca Semeraro mi dichiarò NON IDONEO al servizio militare incondizionato per giorni 30 (trenta) a decorrere dal 13.2.2003 perché riconosciuto affetto da “Reazione ansiosa in situazione di conflittualità”, malattia non dipendente da causa di servizio (verb. n. 2/115-2 del 12.2.2003).

Alla scadenza di detti giorni fui inviato (ambito militare = ordine) a visita presso il Centro Militare di Medicina Legale di Firenze.

Alla visita del 17.3.2003, presso la C.M .O. 3 di Firenze, assunsi un comportamento poco collaborativo, per questo lo specialista, considerato “che l’atteggiamento oppositivo e reticente del soggetto non permette di approfondire il quadro”, decise di rinviarmi la visita e di effettuarla dopo il ricevimento del rapporto informativo redatto dal mio Comando (cfr. referto n. 592 del 17.3.2003).

In realtà, non fui né oppositivo né reticente, semplicemente mi rifiutai di sottopormi ad un accertamento psichiatrico che non gradivo e di cui non comprendevo la necessità. Ma dopo aver dichiarato, in modo rispettoso e franco, al medico Ten. Col. Me. Spagli che ero disposto a prestare il proprio consenso all’esame psichiatrico, se solo questi mi avesse permesso di visionare la propria documentazione medica, precisando inoltre di essermi presentato solo perché come soldato ero tenuto ad obbedire agli ordini di un superiore.

Giova precisare, per inciso, che le norme militari sull’obbedienza (Regolamento di disciplina militare, DPR n. 545 del 1986, art. 25) stabiliscono non solo l’esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini, ma anche il principio per cui, qualora il comando pronunciato dal superiore appaia non conforme alle norme in vigore, il militare “deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni”.

Pertanto nessun rimprovero poteva essermi rivolto, avevo obbedito ad un ordine, ma come cittadino avevo il diritto, previsto dal D. Lgv. 196/03, di accedere alla propria documentazione clinica, nonché quello, costituzionalmente garantito, di non dover subire un trattamento sanitario senza il mio consenso ovvero senza la procedura prevista per i trattamenti e gli accertamenti sanitari obbligatori di cui alla L. 180/78 (c.d. Legge Basaglia).

Quindi in data 26 marzo 2003, dopo aver esaminato il rapporto inviato dal mio comando (presumo), il Ten. Col. Me. Spagli espresse la propria diagnosi: “tratti di rigidità personologica in assenza di patologie psichiatriche in atto” e la Commissione Medica esprimeva il proprio parere di IDONEITA’ al servizio (referto n. 594 del 26.3.03).

Dato che lo scrivente NON ACCETTO’ il suddetto giudizio, in quanto i medici del Centro di Medicina Legale si erano rifiutati di fargli visionare ed estrarre copia delle pratiche istruttorie n. 1455/01 e n. 361/03, questi si presentò, come ordinatogli, presso l’ambulatorio neuro- psichiatrico di Bologna, competente ad esaminare in 2° istanza la diagnosi espressa dalla C.M.O.3 di Firenze (cfr. verbale n.569 del 3.4.2003).




Alla visita non mi recai da solo, mi feci accompagnare dal mio legale di fiducia, Avv. Marco Rezzonico, che ricevette espressamente l’autorizzazione ad assistere al colloquio con lo specialista militare.

All’esito della colloquio il Ten. Col. Me. Spe. Postiglione dott. Mario, rilevando nel soggetto uno “Stato ansioso situazionale con note disforiche reattive”la commissione di 2^ Istanza mi dichiarava NON IDONEO al servizio per 120 giorni.

L’interessato non potè far altro che prenderne atto, dato che il giudizio della commissione medica di 2° istanza è irrevocabile.

La visita successiva si tenne il 18.9.03 ed il giudizio diagnostico dello specialista Ten. Col. Med. B. Sartoris fu sostanzialmente conforme ai precedenti:“Persistenti turbe ansioso-disforiche in personalità già precedentemente valutata”, ed il sottoscritto fu dichiarato “NON IDONEO temporaneamente al SMI ed ai CDI nell’Arma dei Carabinieri per gg. 90 (novanta)”.

Neppure questa volta il giudizio contenuto nel verbale n. 1628 del 18.9.2003 fu accettato dall’interessato, per cui questi si presentò presso il Centro Militare di Medicina Legale di Bologna, per una nuova valutazione (verb. n. 1628 del 18.9.2003 e referto n. 609 del 18.9.2003,).




La Commissione Medica di 2° istanza, preso atto del referto del Ten. Col. Me. Spe. Postiglione Dr. Mario che aveva riscontrato nel sottufficiale uno “stato ansioso reattivo con disforia” confermò in sostanza la diagnosi del dott. Sartoris e quindi il giudizio di temporanea NON IDONEITÀ al servizio per giorni 90 ).

Una volta trascorso questo ulteriore periodo di convalescenza, il 30.1.2004 l’esponente si ripresentò al CMO 3 di Firenze con la comprensibile aspettativa di essere oramai dichiarato “guarito” e quindi giudicato definitivamente idoneo al servizio.

Ma così non fu.

Nel referto del medico Ten. Col. Med. G. Fazzi si legge: “il soggetto si rifiuta di rispondere ad argomenti privati, in quanto lo scrivente non ha autorizzato la moglie del S.O a presenziare alla visita”, concludendo con la diagnosi di “Rigidità caratteriale con note disforiche” e con un giudizio di “NON IDONEITÀ” al servizio nell’Arma per ulteriori gg. 90 (cfr. visita n. 637 del 30.1.2004 e verb. n. 2512 del 3.2.2004)




Ma il mio comportamento non era dettato dalla rigidità del carattere bensì rappresentava semplicemente una forma di difesa a quello che ritenevo un sopruso. Chiesi al sanitario di far assistere mia moglie al colloquio e questi pretese che la donna uscisse dall’ambulatorio perché si trattava di una visita coatta.

Ma un superiore in grado, anche se medico, non può obbligare un sottoposto a subire una prestazione sanitaria non gradita. La legge Basaglia si applica anche ai cittadini in armi e gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori possono essere disposti solo con ordinanza del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Tale autorizzazione, come mi risulta, non fu mai richiesta al Comune di Campi Bisenzio.

Sta di fatto che il sottoscritto, successivamente convocato per firmare il verbale, mi rifiutai di farlo, ma non per il motivo indicato dai medici in calce al documento (v. nota 34: “Il M.llo Capo CC Campisi Gaetano avanza richiesta di prendere visione degli atti (e gli viene consentito) ma si rifiuta di firmare, in quanto non gli viene rilasciata su richiesta verbale copia di tutti i referti medici e del verb. BS nr.2512, pur avendo la Commissione dichiarato la propria disponibilità alla consegna dei documenti richiesti una volta espletate le consuete formalità (richiesta scritta) così come avvenuto per le volte precedenti”) ma perché la Commissione Medica mi negò espressamente l’accesso alla documentazione sanitaria che mi riguardava.

Testimone dell’accaduto fu un’amica di mia moglie. La stessa fu da me invitata ad accompagnarmi e sebbene non le fosse stato consentito di assistere al colloquio, la stessa poté udire, nel momento in cui mi apprestavo ad uscire dall’ambulatorio, che con voce sonora chiedevo ai medici di poter visionare la propria documentazione sanitaria e la risposta negativa di costoro.

A seguito dell’increscioso episodio, in una missiva a firma dell’Avv. Marco Rezzonico, il sottoscritto provvide a contestare alla Commissione le gravissime violazioni subite diffidando la stessa ad adempiere agli obblighi di legge (cfr. fax del 20.2.2004;).

Ricoverato all’Ospedale Civile di Careggi dal 3 giugno al 16 giugno 2004 per essere sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico addominale di resezione intestinale, e dopo aver usufruito di 60 gg di convalescenza per riprendermi dai postumi dell’operazione, mi ripresentai alla C.M.O. 3 di Firenze per l’accertamento della idoneità al servizio.

Una volta effettuata la visita psichiatrica e la visita chirurgica, lo stesso fu dichiarato ancora una volta NON IDONEO al SMI per giorni 60 per “rigidità caratteriale (in supporto terapeutico)”e per postumi da intervento di resezione intestinale (cfr. visita psichiatrica n. 668 del 19.8.2004 e visita chirurgica del 25.8.2004;).



Fu solo su suggerimento dello psichiatra dott. Andrea Piccini, che mi aveva accompagnato e che aveva assistito alla visita medico legale, che decisi di accettare, pur non condividendolo, il giudizio della Commissione contenuto nel verbale mod ML/BS n. 3786 del 26.8.2004.





Allo scadere dei giorni di congedo il 4.11.2004, ancora una volta alla presenza del medico di fiducia dott. Andrea Piccini, il sottoscritto venne nuovamente visitato è dalla Commissione ritenuto NON IDONEO per ulteriori giorni 90 per persistente rigidità caratteriale. Giudizio che anche stavolta l’interessato accettò solo su consiglio del dott. Piccini (cfr. verbale mod. ML/BS n. 4236 del 4.11.2004 e referto n. 676 del 4.11.04;)



Fu allora che il Comando mi comunicò la sconfortante notizia. Al termine dei 90 giorni di congedo per malattia il sottoscritto avrebbe raggiunto il limite massimo d’aspettativa fruibile nel quinquennio, avendo alla data del 20 gennaio 2005 accumulato un totale di giorni 731 di convalescenza.

Dal 21 gennaio 2005, venivo posto in congedo nella categoria della riserva (posizione molto anomala). Fui inoltre invitato a presentarmi al CMO3 di Firenze per l’ennesima valutazione dell’idoneità al servizio.

Dal verbale mod.ML/B n. 5117 del 14.3.07, si evince che lo scrivente è NON IDONEO PERMANENTE e DA PORRE IN CONGEDO ASSOLUTO per 1) esiti di intervento di resezione intestinale per malattia di Chron in attuale fase di riacutizzazione, 2) assenza di psicopatologie a grado invalidante in atto in soggetto con rigidità caratteriale. Inidoneità da attribuirsi in modo prevalente all’infermità di cui al nr. 1 e dipendente da causa di servizio.


Tuttavia, io non sono stato posto in congedo assoluto non tanto per la malattia di Chron per la quale, del resto, ero stato già giudicato idoneo in modo parziale, ma per aver superato il periodo di aspettativa fruibile nel quinquennio a causa di una fan-tomatica rigidità caratteriale che, per stessa ammissione dei medici militari, non è una patologia psichiatrica.

Tale è anche il parere del Direttore del Servizio Presidiario del Comando Regione Carabinieri Toscana, dott. Faiola, il quale, su mia sollecitazione, afferma che la rigidità caratteriale non configura sicuri aspetti psicopatologici meritevoli di terapia farmacologia, ma semmai di adeguato supporto psicologico.

In data 20.10.06, in sede di riconoscimento della malattia per causa di servizio, anche il C.T. di parte dott. Giorgio Antonucci, ex primario di psichiatria di Imola, contestando le precedenti diagnosi formulate dal CMML, sostenne l’assenza di qualunque patologia psichiatrica. La diagnosi che il dott. Roberto Tonini formulò fu “tratti d’ansia in personalità già precedentemente valutata (referto n. 770 del 20.10.06).

Dunque con Decreto dirigenziale di collocamento in aspettativa n. 850 del 7.3.2005 del Ministero della Difesa, ho cessato dal servizio permanente, per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (giorni 671 dal 13.3.2003 al 11.1.2005) e, successivamente, con Decreto n. 2750 del 27.10.2005, sono stato collocato in congedo assoluto permanente inidoneità al servizio militare a decorrere dal 14.3.2005.

Dai fatti come sopra narrati emerge chiaramente l’obiettivo dell’Amministrazione Pubblica di emarginare un soggetto indesiderato e la situazione di esasperata conflittualità creatasi nell’ambiente di lavoro, dopo tre decenni al servizio dell’Arma sono stato congedato perché ho “un carattere rigido”.

Questo fatto mi ha provocato un danno non solo patrimoniale, ha contribuito ad aumentare lo stato di ansia e di prostrazione con un inevitabile aggravamento delle mie già precarie condizioni di salute.

Che si tratti di una pseudopatologia è confermato dal parere di alcuni esperti di psichiatria, interpellati dall’esponente nel corso degli anni, non è una malattia psichica, ma un semplice tratto della personalità, come tale non disadattivo né invalidante

Tra gli altri l’Ufficiale Medico Dott. Cannavicci ha così risposto: “ da psichiatra, da ufficiale medico e da presidente di commissione delle invalidità del Ministero del Tesoro di Roma posso dirle che la dizione "rigidità caratteriale" non rappresenta alcuna forma di patologia. Non essendo patologia non ha un modo clinico di manifestarsi, non ha una origine psicopatologica e non esiste alcuna cura. La rigidità caratteriale è una specie di struttura della sua personalità con cui lei convive fin dall’età di 18-20 anni, come frutto della maturazione adulta delle componentiadolescenziali. Io credo che il problema sia un altro, ma di lei non so nulla e quindi non posso dire, al momento, nulla di più.

Il Prof. Antonio Vento, a sua volta così replica: “I quesiti che lei mi pone, ai quali hanno già dato una adeguata risposta i colleghi prof Sirigatti, Sarteschi e Pazzagli, sono facilmente risolvibili, non rientrando (la rigidità caratteriale) nella classificazione internazionale sancita dal DSM IV, bensì da considerare facente parte dei normali sviluppi della maturazione dell’io[…..]

Pertanto non può essere licenziato perchè rigido, nè rientra nelle problematiche della legge Basaglia (legge 180)”.

Questi fatti hanno contribuito ad aumentare nel sottoscritto lo stato di ansia e di prostrazione con un inevitabile aggravamento delle mie già precarie condizioni di salute.

Presso il Tribunale Militare di La Spezia , sono stati aperti i sottocitati procedimenti penali, a mio carico, sotto forma di informativa, archiviati in istruttoria senza che io fossi informato.

  • OMESSA PRESENTAZIONE IN SERVIZIO

  • DISERZIONE AGGRAVATA

  • DISOBBEDIENZA AGGRAVATA

  • FURTO AGGRAVATO (si legge in una dichiarazione resa da un sottotenente di complemento e di un maresciallo giovane, di avermi rincorso per la caserma VI Btg Toscana, e di non avermi preso)

Non auguro a nessuno di trovarsi in una situazione analoga alla mia, pertanto La ringrazio per aver letto questa mia storia e se la terrai opportuno, la  divulghi allo scopo di evitare che simili arbitrii si  ripetano in danni di altri appartenenti alle Forze d’Ordine, preposti alla tutela del Cittadino Onesto.

 

(il giornale ha pubblicato solo la lettera per dovere di cronaca e per dare sfogo a una voce e  perche’ crede che una storia cosi debba essere letta e fonte di riflessione…. ma non e’ ha conoscenza dei fatti acccaduti)