Biotestamento : l’alimentazione e la nutrizione sono mantenute fino al termine della vita?

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Un emendamento che modifica il comma 5 dell’art.3 sulla legge sul biotestamento dedicato ad alimentazione e nutrizione artificiale è stato approvato dalla 12° Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, nel seguente originale emendamento  : ART. 3 Sostituire il comma 5 con il seguente:5. “Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipatadi trattamento”. Opportunamente il Parlamento promuove e protegge i diritti e la dignità degli esseri umani colpiti da infermità, quali presupposti per la giustizia, la libertà e la piena partecipazione dei disabili psichici, fisici o invalidi civili senza discriminazione, in quanto la disabilità è il risultato di persone colpite da deficit motori e quant’altro.Quindi obiettivo condiviso.Nel proseguo dell’emendamento si legge : “ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo”Non è chiaro o per lo meno non si capisce il significato di quanto ulteriormente fa parte della normativa che appare in contrasto con la prima parte e si chiede quale potrebbe essere l’applicazione pratica di questa ultima parte che appare in contradditorio con la prima che recita ;”alimentazione ed idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita”Inoltre non potendo “ formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”, come si troveranno quelle persone incapaci di intendere e volere?Ora il Parlamento valuta che nutrizione ed alimentazione non sono trattamenti medici e non vanno sospesi, soprattutto, quando il paziente è un disabile ai sensi dell’art.25 lettera f) della “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” dell’ONU, ratificata il 20 febbraio 2009 dal Governo Berlusconi.Ritenendo sempre che la vita va difesa per la sua assoluta dignità, anche quando è debole, considerando l’inalienabilità del diritto alla vita di ogni paziente, non si comprende ancora come non perviene alcuna risposta a quanto ho segnalato con petizione al Parlamento Italiano,? affinché chiarisca che il paziente ricoverato nelle strutture sanitarie in qualsiasi condizione di salute si trovi, venga dimesso dalle corsie ospedaliere ( per quanto si vocifera) quando viene superato quell’intervento finanziario che va sotto il nome di “budget del ricoverato”.?