Nel 2013 entrerà in vigore Basilea 3, un insieme di provvedimenti in materia di vigilanza bancaria approvati dal Comitato di Basilea nel settembre 2010. Le nuove predisposizioni prudenziali verranno gradualmente introdotte in tutti i principali Paesi entro il 2019 ad eccezione della Cina e della Russia, nazioni dove attualmente è ancora in corso l’attuazione di Basilea 2 .
In merito all’attuazione di Basilea 3 negli stati membri dell’Unione Europea, la Commissione implementerà la nuova normativa facendo ricorso a direttive e regolamentazioni comunitarie. Nello specifico, la direttiva comunitaria sui requisiti patrimoniali (la Capital Requirements Directive, nota con la codifica CRD IV) conterrà le predisposizioni inerenti al secondo pilastro della normativa (Internal Capital Adequacy Assessment Process e Supervisory Review Process) e alla composizione dei cuscinetti di protezione del capitale. Per la sua attuazione, spetterà alle autorità nazionali il compito di convertire in legge le nuove predisposizioni. Più vincolanti e non soggetti ad alcuna personalizzazione locale saranno, invece, i requisiti enunciati nel primo e nel terzo pilastro, rispettivamente i requisiti patrimoniali e la redazione del documento di disciplina di mercato.
Paese / stato avanzamento |
Basilea 2 |
Basilea 2 ½ |
Basilea 3 |
Arabia Saudita |
4 |
3 |
3 |
Argentina |
1 |
1 |
1 |
Australia |
4 |
3 |
1 |
Brasile |
4 |
3 |
1 |
Canada |
4 |
2 |
1 |
Cina |
4 (*) |
4 |
2 |
Corea |
4 |
2 |
1 |
Giappone |
4 |
3 |
1 |
Hong Kong |
4 |
2 |
1 |
India |
4 |
4 |
1 |
Indonesia |
3 |
1 |
1 |
Messico |
4 |
1 |
1 |
Russia |
1,4 (*) |
1,2 |
1 |
Singapore |
4 |
3,4 |
1 |
Stati Uniti |
4 |
1,2 |
1 |
Sudafrica |
4 |
2 |
1 |
Svizzera |
4 |
4 |
1 |
Turchia |
4 |
1,4 |
1 |
Unione europea |
4 |
4 |
2 |
Convenzioni utilizzate: 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. (*) = in fase di sperimentazione / applicazione parziale.
Fonte: Rapporto sullo stato di avanzamento nell’attuazione di Basilea 3 (Comitato di Basilea, Ottobre 2011)
L’UE ha deciso, infatti, di tramutare tali predisposizioni in legge europea (vedasi la Capital Requirements Regulation) con lo scopo sia di uniformare i requisiti sia di ridurre i tempi d’attuazione di Basilea 3. La nuova normativa prudenziale richiederà agli istituti segnalanti di rafforzare il proprio capitale di base imponendo coefficienti patrimoniali più elevati e, al tempo stesso, verranno introdotti nuovi standard per il monitoraggio del rischio di liquidità. Quest’ultima predisposizione si prefissa come obiettivo quello di evitare il ripetersi di crisi di liquidità come quelle causate dalla crisi del 2008. In merito alla composizione del capitale di vigilanza, il Comitato di Basilea intende rafforzare il capitale sia qualitativamente sia quantitativamente.
Dal punto di vista qualitativo, è da notare che la nuova normativa abolisce il Tier 3, una tipologia di patrimonio prevalentemente impiegata per la copertura dei rischi di mercato. Per colmare il vuoto lasciato dal Tier 3, il Comitato ha stabilito il potenziamento del capitale di base (Tier 1) e supplementare (Tier 2). Sebbene il patrimonio totale minimo – escludendo i nuovi accantonamenti patrimoniali aggiuntivi (i cuscinetti) – continuerà a corrispondere all’8% dell’attivo ponderato, significativa è tuttavia la revisione dei componenti che costituiscono il patrimonio di vigilanza e, in particolar modo, il capitale di base. Quest’ultimo verrà gradualmente rafforzato salendo dall’attuale 4% al 4,5% nel 2013, al 5,5% nel 2014 e al 6% nel 2015. All’interno del Tier 1, il Comitato ha stabilito anche il rafforzamento del capitale primario (il noto common equity). Già nel 2013 il coefficiente minimo di capitale primario salirà dall’attuale 2% al 3,5% per poi passare al 4,0% l’anno successivo e raggiungere, infine, il 4,5% nel 2015.
Anno / requisito |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Capitale primario |
3,5% |
4,0% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
Cuscinetto di protezione |
– |
– |
– |
0.625% |
1.25% |
1.875% |
2.5% |
Capitale primario totale |
3.5% |
4.0% |
4.5% |
5.125% |
5.75% |
6.375% |
7.0% |
Patrimonio di base (Tier 1) |
4.5% |
5.5% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
6.0% |
Patrimonio totale |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
Patrimonio totale più cuscinetti |
8.0% |
8.0% |
8.0% |
8.625% |
9.125% |
9.875% |
10.5% |
Basilea 3: tabella d’attuazione dei nuovi requisiti patrimoniali
Il Comitato ha ritenuto, tuttavia, necessario ulteriormente rafforzare il capitale delle banche ritendendo opportuno introdurre il concetto di cuscinetto di protezione (conservation buffer). Agli intermediari sarà dunque richiesto di accantonare riserve di capitale nei momenti di crescita economica in modo da avere maggiori risorse di contingenza a disposizione durante i periodi di decrescita. Il Comitato ha anche imposto il divieto di staccare i dividendi ed elargire i compensi straordinari ai dipendenti (i bonus) qualora l’istituto segnalante registrasse forti perdite. Il cuscinetto di protezione – composto esclusivamente da capitale primario – sarà gradualmente introdotto dal 2016 quando agli intermediari verrà inizialmente richiesto il mantenimento di un buffer pari allo 0,625% dell’attivo ponderato.
Il buffer crescerà dello 0,625% ogni anno fino a raggiungere la soglia del 2,5% nel 2019. Il Comitato ha anche previsto l’introduzione di un secondo buffer, il cuscinetto anticiclico, pari al 2,5% delle attività ponderate. Si tratta, tuttavia, di un requisito aggiuntivo a totale discrezione delle autorità nazionali di vigilanza. Anche in questo caso l’obiettivo è di consentire alle banche di accantonare maggiori riserve e, al tempo stesso, smorzare l’eccessiva crescita del credito.
Se da una parte il patrimonio totale è destinato a crescere e a portarsi al 10,5% nel 2019 (escludendo l’opzionale cuscinetto anticiclico), maggiori saranno anche gli aggiustamenti normativi – come le deduzioni e i filtri prudenziali – da sottrarre allo stesso.Oltre alla deduzione delle attività immateriali e degli investimenti in società finanziarie, agli istituti segnalanti sarà richiesto di dedurre anche le imposte differite attive. Ai requisiti patrimoniali basati sul rischio verrà affiancato anche un leverage ratio. Lo scopo è di contenere l’indebitamento delle banche nelle fasi di crescita economica e, al tempo stesso, offrire agli istituti segnalanti un ulteriore strumento per il monitoraggio dei modelli interni per la valutazione del rischio. Nella computazione del leverage ratio, calcolato come il rapporto tra il patrimonio di base e le esposizioni totali, verranno conteggiate anche le attività fuori bilancio quali, tra le altre, le lettere di credito e le linee di credito non utilizzate. La principale novità rispetto a Basilea 2 è tuttavia rappresentata dall’integrazione di nuovi standard di liquidità all’interno del rivisto quadro normativo.
Infatti, se le due precedenti iterazioni della normativa bancaria si erano esclusivamente concentrate sulla patrimonialità degli istituti segnalanti, Basilea 3 si prefissa come obiettivo quello di monitorare anche il rischio di liquidità e quindi garantire una maggior solvibilità del sistema. È bene precisare che nel Regno Unito la Financial Services Authority (l’equivalente inglese della Consob) aveva già introdotto una serie di nuovi requisiti di liquidità sul finire del 2010. Con l’arrivo di Basilea 3 tali predisposizioni verranno rafforzate e applicate a livello internazionale mettendo sotto la lente d’ingrandimento sia i deflussi di cassa attesi in un orizzonte di 30 giorni (liquidity coverage ratio) sia monitorando i flussi di cassa dei periodi superiori al mese (net stable funding ratio).
L’obiettivo è di garantire la solvibilità delle banche forzandole a detenere nei propri portafogli attività e beni finanziari di alta qualità e facilmente monetizzabili in caso di necessità, come le riserve presso gli istituti centrali e i buoni del tesoro. Tuttavia, alla luce della recente crisi del debito sovrano, non è inimmaginabile presuppore che i comitati di supervisione bancaria decidano di rivedere la composizione dei cuscinetti di liquidità prima dell’introduzione degli indicatori di breve termine (liquidity coverage ratio) nel 2015 e di lungo termine (net stable coverage ratio) nel 2018.
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