Caso Mps, una guida alla direttiva europea sulle crisi bancarie

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(Londra  Stefano Fugazzi ) La direttiva UE numero 59 del 2014, nota come BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), introduce in tutti i paesi europei il Meccanismo Unico di Risoluzione delle Crisi, ossia regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi del settore bancario.

La BRRD conferisce alle autorità di risoluzione, le banche centrali, gli organi di vigilanza nazionali (Banca d’Italia/CONSOB) ed europei ( l’Autorità Bancaria Europea – EBA), poteri e strumenti per tre motivi: pianificare la gestione delle crisi; intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; gestire al meglio la fase di “risoluzione”.

Per comprendere il funzionamento della direttiva, occorre  riportare un esempio.

Presupponiamo che i piani di risanamento attuati dal consiglio di amministrazione di una banca non siano riusciti a ristabilire la posizione finanziaria dell’istituto in questione Ai sensi degli articoli 28 e 29 della direttiva BRRD, il management viene sollevato dall’incarico e le autorità di vigilanza nominano un amministratore temporaneo che ha tempo un anno per avviare un percorso di risanamento.

Se la situazione finanziaria e lo stato patrimoniale della banca sono assai deteriorate, gli enti preposti alla regolamentazione possono decidere di avviare le pratiche di risoluzione dell’istituto. Ciò accade quando:

  1. la banca è in dissesto o a rischio di dissesto, ad esempio in caso di perdite, l’intermediario ha azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale;
  2. non si ritiene che misure alternative di natura privata, come aumenti di capitale o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’intermediario;
  3. sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali. Pertanto la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico (Articolo 32c della Direttiva).

Se tali condizioni vengono rispettate, le autorità di risoluzione possono decidere se:

  • cedere una parte dell’attività a un acquirente privato;
  • trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
  • trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; oppure
  • applicare il bail-in che consiste nello svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Gli obiettivi della risoluzione sono quelli di:

  1. garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca;
  2. limitare l’effetto ‘contagio’ sul sistema bancario di una nazione;
  3. ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico;
  4. tutelare i fondi e le attività dei clienti e, in particolare, i correntisti che hanno depositato fino a 100mila euro.

Note sul bail-in.

Il bail-in non interessa tutte le banche soggette alla risoluzione in quanto la direttiva sulla risoluzione suddivide gli istituti in tre gruppi e in base a questi tre livelli si può adottare una strategia di risoluzione alternativa.

I piccoli gruppi bancari sono soggetti a una procedura denominata ‘amministrazione speciale’ che consiste in una sorta di liquidazione. Le banche di rilevanza sistemica con un determinato numero di conti correnti e con un attivo di una data dimensione, sono soggetti alla procedura di bail-in.

L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un soggetto bancario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario di una nazione o di un’area.

Pertanto il concetto del ‘troppo grande per fallire’, il ‘too big to fail’,  continua a persistere. Ai sensi degli articoli 57 e 58 della Direttiva 2014/59/UE, agli Stati membri è consentito investire nel capitale delle banche (Art. 57) e persino la proprietà pubblica temporanea (Art. 58) è permessa in circostanze eccezionali, ovvero quando la crisi di una banca mette a repentaglio la solidità dell’intero sistema finanziario di una nazione.

MREL

Il Mrel, acronimo di minimum requirement for own funds and eligible liabilities, indica il requisito minimo relativo ai fondi propri e alle passività ammissibili in caso di risoluzione bancaria. Questo requisito non è rappresentato da una cifra fissa imposta dalla legge, ma va stabilito caso per caso dalle autorità di risoluzione.

Il seguente grafico illustra il MREL e la strategia di risoluzione adottata dalla Banca d’Inghilterra nel Regno Unito:

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