Londra: fine della quarantena e regola del semaforo, ecco di cosa si tratta

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Londra ( Chistina Luporini) E’ la notizia che molti si aspettavano da mesi: ritornare a Londra e in Uk senza fare la quarantena.

Boris Johnson annuncia la fine della quarantena di due settimane imposta a tutti gli arrivi dall’estero: il provvedimento sarà effettivo da lunedì prossimo.

Non e’ una fake news, e non biasimiamo chi puo’ pensarla tale, visto quante notizie che circolano di qusti tempi, dicendo tutto e nulla. All’inizio di Giugno la Gran Bretagna, puniva pena una sanzione di 1000 pound chi ritornava in Uk  e non faceva la quarantena a casa.

Ora anche l’UK ha fatto come l’Italia, via la quarantena, e di nuovo libera circolazione, sempre ovviamente con cautela : il Covid-19 c’e’ ancora. Quindi mascherine sempre sulla bocca, rispettare le distanze, sconsigliati i posto tanto affollati.

La paura di un nuovo Lockdown e’ presente, c’e’ chi dice che gia’ a Settembre molte nazioni, saranno colpite da nuovi focolai e quindi si deveno tenere pronte ad una nuova chiusura.

Ma il periodo estivo fa ben sperare, il turismo deve ripartire, e la voglia di mare e’ tanta, forse piu’ degli anni scorsi.

Ma attenzione si puo’ rientrare in Uk rispettando una regola, la cosi’ detta regola del “ semaforo”

  • Lista rossa:  Qui ci sono i paesi come gli Stati Uniti  Brasile, Svezia  e Portogallo), dove i contagi sono ancora alti, rimarranno sottoposti a restrizioni
  • Lista arancione: Sono tutti i paesi  parte degli europei, inclusa l’Italia non dovranno sottostare alla quarantena, ma osservare tanta cautela.
  • Lista verde : Paesi come Croazia e Grecia c’è il via libera totale.

Ancora ci sono molte polemiche e confusioni sul bagaglio a mano e sulla autocertificazione, per questo suggerioamo di leggere l’approfondimento qui sotto.

da quale paese vieni?
da quale paese vieni?

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Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e
cittadini stranieri in Italia

data: 01/07/2020
SCARICA QUI:AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA
DALL’ESTERO: MODELLO

1. Quali regole valgono dal 1 luglio per gli spostamenti da e per l'estero?
Dal 1 luglio si ampliano ulteriormente le possibilità di spostamenti da e per l’estero.
Queste sono le principali novità:
– continuano ad essere consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati membri
dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria),
Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di
Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San
Marino e Stato della Città del Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovrà più
giustificare le ragioni del viaggio e non è sottoposto all’obbligo di isolamento
fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia;

– dal 1 luglio sono consentiti liberamente anche gli spostamenti da e per l’Italia dei
residenti nei seguenti Paesi: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone,
Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea,
Tailandia, Tunisia, Uruguay. In questi casi non è più necessario giustificare le
ragioni del viaggio;
– da e per i Paesi diversi da quelli elencati sopra, i viaggi potranno essere effettuati –
oltre che per lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio, residenza o
abitazione – anche per motivi di studio;
– i cittadini UE, gli stranieri residenti in un Paese UE e i loro familiari (coniugi, uniti
civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni,
ascendenti a carico) possono liberamente entrare nel territorio italiano, senza
necessità di giustificare le ragioni del viaggio.

Per gli ingressi in Italia da Paesi diversi da Paesi dell’Unione europea, Paesi
parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della
Città del Vaticano, resta l’obbligo di isolamento fiduciario, fatte salve alcune
eccezioni (vedere faq 2 e 3).
2. Sono entrato/a in Italia dall’estero, devo stare 14 giorni in isolamento
fiduciario a casa?
Dipende dallo Stato di provenienza e dal momento di entrata in Italia. Chi entra o
rientra a partire dal 3 giugno da uno Stato dell’Unione europea o da uno Stato parte
dell’accordo di Schengen, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, da
Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del
Vaticano non deve sottoporsi a isolamento fiduciario, purché non abbia soggiornato
in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
L’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi è entrato in
Italia:
o da un Paese diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte
dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,
Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città
del Vaticano;
o da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se si è
soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in un Paese o territorio
diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di
Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del
Vaticano.
Vi sono però eccezioni a queste regole (v. faq n. 3).
3. Quali sono le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra
dall’estero?
L’obbligo di isolamento fiduciario non si applica a:
 equipaggio di mezzi di trasporto;
 personale viaggiante;
 chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in
uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino,
Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del nord);

 personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni
sanitarie;
 lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e
per tornare a casa;
 personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che
rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non
superiore a 120 ore (5 giorni);
 movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città
del Vaticano;
 funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni
internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati,
personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
 alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da
quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla
settimana;
 breve permanenza in Italia (fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro,
salute o assoluta urgenza;
 transito aeroportuale;
 transito di durata non superiore a 36 ore totali per raggiungere il
proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un
traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria
abitazione in Germania).

Dal 3 giugno, oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si
applica più alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e
Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di
Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è
stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati,
l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario. Ad esempio, una persona che il
1 luglio entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento
fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 20 giugno, ma non sarà
sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto
entro il 10 giugno o se tra il 15 e il 30 giugno ha soggiornato in Germania.

4. E’ consentito il turismo da e per l’estero?
Dal 3 giugno le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche
per turismo) da e per: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera,

Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del
Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Gli spostamenti da e
per Paesi diversi per motivi di turismo non sono invece consentiti fino al 30 giugno
(vedere faq. n. 1). I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, prima di partire
per un viaggio turistico all’estero, sono consigliati di verificare quali sono le regole
stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.

Dal 1 luglio è inoltre sempre consentito l’ingresso in Italia:
– dei cittadini UE;
– degli stranieri residenti in un Paese UE;
– dei familiari dei cittadini UE e degli stranieri residenti in un Paese UE (per familiari
si intendono: coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di età
inferiore a 21 anni, ascendenti a carico);
– degli stranieri residenti in Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone,
Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea,
Tailandia, Tunisia, Uruguay.
Tuttavia, gli ingressi da Paesi diversi da Paesi UE, Paesi parte dell’accordo di
Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano comportano
ancora l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni.
5. Quando inizia l’isolamento fiduciario dopo l’ingresso in Italia, nei casi in cui
resta obbligatorio?
Di regola, immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito solo fare, nel
minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora
individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare
mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad
esempio, all’arrivo a Fiumicino con l’aereo non si può prendere il treno per recarsi in
centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). È consentito il transito
aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire
dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale.
E’ consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con
conducente. Inoltre chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute
o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario. Il
rinvio deve essere motivato dalle esigenze che hanno giustificato l’ingresso in Italia.
Per i casi di esenzione dall’obbligo di isolamento fiduciario vedere la faq n.3.
6. Sono una persona residente all’estero, per raggiungere il Paese in cui vivo
abitualmente devo passare per l’Italia. Come mi devo comportare?

Il transito attraverso l’Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato
a raggiungere – il più rapidamente possibile e senza soste intermedie non
strettamente necessarie – la propria abitazione, è consentito. Ad esempio:
o è consentito il transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a
Francoforte con scalo a Fiumicino), purché non si esca dall'area
aeroportuale;o è consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di tornare nelproprio Paese (con spese a carico dell’armatore);
o è consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio
dalla Tunisia o dalla Grecia per l’Italia) e proseguire verso la propria
abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania).
In questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 36 ore.
All'imbarco su aereo/nave diretti in Italia è necessario compilare questa
autodichiarazione (link modulo Esteri) indicando chiaramente che si tratta di un
transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall’ Italia.

Se insorgono sintomi di Covid-19, è necessario avvisare immediatamente l'autorità
sanitaria competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente
dedicato ed attendere istruzioni.

È inoltre importante che, prima di intraprendere ilviaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo dall’Italia,ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di destinazione. Durante il transito
per l’Italia si raccomanda inoltre di mantenersi in contatto con la rappresentanza
diplomatica del proprio Paese competente per l’Italia. Dal 3 giugno, possono
liberamente transitare le persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti
Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Se nei 14 giorni anterioriall’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi daquelli sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.
7. Sono in rientro con un volo proveniente dall'estero. Posso prendere un altro
volo per altra destinazione nazionale o internazionale?
Sì, il transito in aeroporto è consentito. Non è però possibile uscire dall'area
aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria,
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco,

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del nord. Non possono uscire dall’area aeroportuale anche
coloro che provengono da uno di questi Paesi, ma hanno soggiornato in un Paese
diverso nei 14 giorni anteriori
8. Sono un cittadino straniero o un italiano residente all’estero e mi trovo
attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo?

Sì, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza è sempre consentito. Si
raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di
destinazione per contrastare la diffusione del virus. I cittadini stranieri sono
consigliati inoltre di prendere contatto con l’ambasciata del proprio Paese in Italia.
9. Sono in rientro dall'estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a
prendere in macchina all'aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di
arrivo?
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso
domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. E’
tuttavia necessario verificare prima della partenza eventuali limitazioni previste per
l’area del territorio nazionale di destinazione. Salvi i casi di esenzione (vedere faq n.
3), resta fermo l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia
al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a
isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale
insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.